Direttive sul Praticantato

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 marzo 2012, n. 27
D.P.R. del 7 agosto 2012 , n. 137 (GU n. 189 del 14‐8‐2012 )
Regolamento del CNGeGL del 22 luglio 2014 (B. U. del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014)
Direttive GNGeGL sul Praticantato del 17.09.2014 e s.m.i. (ai sensi dell'art. 2 Legge 7 marzo 1985, n. 75)

Il 24.01.2018 il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha emanato le nuove Direttive sul Praticantato (ai sensi dell'art. 2 Legge 7 marzo 1985, n. 75).
L'iscrizione all'Albo, necessaria per l'esercizio della libera professione di Geometra, è subordinata al superamento dell'Esame di abilitazione per l'esercizio della professione al quale si accede attraverso i percorsi indicati di seguito.

1. PRATICA DI TIROCINIO PRESSO PROFESSIONISTA

Svolgimento di un periodo di Tirocinio della durata massima di 18 mesi presso lo studio professionale di un Geometra, di un Architetto o di un Ingegnere civile (edile, geotecnica, idraulica, strutture e trasporti) iscritti nei rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni oppure un Ingegnere o un Architetto che, iscritto nella sezione "B" dell'Albo del proprio Ordine da almeno cinque anni, abbia conseguito una Laurea in una delle classi che consentono l'accesso all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Geometra.

MODULISTICA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI

1. Copertina 
2. Elenco documenti
3. Domanda d'iscrizione al Registro Praticanti
4. Dichiarazione del Professionista affidatario – Inizio Pratica
5. Indicazioni Iscrizione Cassa Italiana Geometri
6. Certificazione di avvenuta Pratica di Tirocinio ("Curriculum")

N.B. La quota di iscrizione al Registro Praticanti è di € 100,00.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI

- Può essere iscritto al Registro Praticanti colui che ha conseguito il diploma del Corso di studi di Geometra o il diploma di iscrizione tecnica, settore tecnologico – indirizzo costruzioni, ambiente e territorio (D.P.R. n. 88/2010).
- Si può essere iscritti nel Registro Praticanti di un solo Collegio.

DOMANDA D'ISCRIZIONE

- La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti è rivolta al Presidente del Collegio del Territorio in cui il Professionista affidatario svolge la propria attività professionale.
- L'inizio del Praticantato decorre dalla data di presentazione della domanda.
- La carenza dei requisiti richiesti comporta il mancato accoglimento della domanda.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI TIROCINIO

- Il Tirocinio deve essere effettivo e continuativo.
- Ciascun Professionista affidatario non può accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di tre Praticanti, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente Consiglio sulla base dei criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa come stabilito, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012, dal Regolamento del CNGeGL del 22 luglio 2014 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014).
- Al compimento della Pratica di Tirocinio il Praticante e Professionista affidatario dovranno produrre, in duplice copia, un curriculum che certifichi l'avvenuta Pratica di Tirocinio e che, sottoscritto da entrambi, attesti le attività svolte e gli eventuali studi compiuti dal Praticante. Una copia di tale documento dovrà essere poi allegato alla domanda di ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione della professione di Geometra, mentre l'altra dovrà essere consegnata alla Segreteria del Collegio competente entro e non oltre il 15° giorno successivo alla data di conclusione del Praticantato.
- Il Tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 137/2012.
- La tutela assicurativa del Praticante contro gli infortuni è disciplinata dalle norme vigenti (Alla data di approvazione delle Direttive CNGeGL sul Praticantato del 17.09.14 trova applicazione la nota INAIL del 9 luglio 2004, n. 1399 la quale chiarisce che "...i praticanti, per l'attività gratuita svolta presso gli studi professionali, devono intendersi esclusi da ogni obbligo assicurativo.").

RIMBORSO SPESE

Al Praticante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio. Per maggiori informazioni si allega la nota del CNGGL con Prot. n. 1589 del 12.02.2015.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Praticante deve osservare gli stessi doveri e norme deontologiche dei Professionisti ed è soggetto al medesimo potere disciplinare ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.P.R. n. 137/2012.

VARIAZIONI PROFESSIONISTA AFFIDATARIO

- Nel caso di variazione del Professionista affidatario, il Praticante deve darne comunicazione tempestiva al Collegio competente. Alla comunicazione deve essere allegata l'eventuale dichiarazione di inizio Pratica del nuovo Professionista affidatario.

MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL PROFESSIONISTA (INTERRUZIONE E CONTESTUALE RIPRESA DEL TIROCINIO):

1. Comunicazione di variazione Professionista - interruzione e ripresa Tirocinio
2. Certificazione di interruzione Pratica
3. Dichiarazione del Professionista affidatario – Inizio Pratica

- Nel caso di variazione dell'ambito territoriale in cui si svolge il Tirocinio (ossia presso un Professionista che svolge la propria attività al di fuori della Provincia di Monza e Brianza), il Praticante deve presentare domanda di trasferimento al Collegio provinciale territorialmente competente, inviandone una copia al Collegio di provenienza (ossia al Collegio Geometri di Monza e Brianza). Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione di inizio Pratica del nuovo Professionista affidatario.

MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (INTERRUZIONE E CONTESTUALE RIPRESA DEL TIROCINIO):

1. Comunicazione di variazione Professionista – interruzione e ripresa Tirocinio
2. Certificazione di interruzione Pratica
3. Dichiarazione del Professionista affidatario – Inizio Pratica

MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI RIPRESA DELLA PRATICA DI TIROCINIO PRESSO PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA (CASO IN CUI IL PRATICANTE ABBIA INTERROTTO LA PRATICA DI TIROCINIO RIPRENDENDOLA SUCCESSIVAMENTE PRESSO UN PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ AL DI FUORI DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA):

1. Comunicazione di ripresa Pratica
2. Dichiarazione del Professionista affidatario – Inizio Pratica

INTERRUZIONE E RIPRESA DEL PERIODO DI PRATICA

- L'interruzione del Tirocinio, per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia di quanto preventivamente svolto e la conseguente cancellazione dal Registro dei Praticanti. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del Tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo restando l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. Tali interruzioni devono essere tempestivamente comunicate al Collegio dal Praticante e/o dal Professionista, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo di pari validità), precisando la data ed il periodo di interruzione nel caso in cui quest'ultimo superi i tre mesi.

MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA PRATICA DI TIROCINIO PER SOSPENSIONE INFERIORE A TRE MESI:

1. Comunicazione di interruzione Pratica per sospensione inferiore a tre mesi
2. Certificazione di interruzione Pratica

MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI RIPRESA DELLA PRATICA DI TIROCINIO INTERROTTA PER SOSPENSIONE INFERIORE A TRE MESI:

1. Comunicazione di ripresa Pratica per sospensione inferiore a tre mesi
2. Dichiarazione del Professionista affidatario – Inizio Pratica

- Il Collegio, verificate le motivazioni, delibera sulla richiesta.
- Il Praticante ed il Professionista affidatario, entro la data di scadenza del periodo di interruzione, comunicano la ripresa del Tirocinio. Nell'ipotesi negativa, decorsi venti giorni da tale termine, il Collegio provvede alla cancellazione dal Registro dei Praticanti.
- Dalla data di interruzione a quella di ripresa del Tirocinio non devono trascorrere più di tre mesi salvo il caso in cui le interruzioni siano state determinate da: malattie, gravi motivi o circostanze eccezionali.

MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI INTERRUZIONE TEMPORANEA DELLA PRATICA DI TIROCINIO PER SOSPENSIONE SUPERIORE A TRE MESI DOVUTA A MALATTIA, GRAVI MOTIVI O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI:

1. Comunicazione di interruzione Pratica sospensione superiore a tre mesi
2. Certificazione di interruzione Pratica per sospensione superiore a tre mesi

MODULI PER LA COMUNICAZIONE DI RIPRESA DELLA PRATICA DI TIROCINIO INTERROTTA PER SOSPENSIONE SUPERIORE A TRE MESI DOVUTA A MALATTIA, GRAVI MOTIVI O CIRCOSTANZE ECCEZIONALI:

1. Comunicazione di ripresa Pratica
2. Dichiarazione del Professionista affidatario – Inizio Pratica

- In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore a 9 mesi, il Consiglio delibera sulla validità del periodo di pratica effettivamente svolta prima dell'interruzione.
- Il Servizio civile è incompatibile con lo svolgimento del Tirocinio; al termine del servizio il Praticante può richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento del Tirocinio antecedente al Servizio civile. Il Tirocinio deve essere ripreso entro nove (9) mesi dalla sua interruzione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del D.P.R. n. 137/2012, ciò deve risultare da apposita dichiarazione del Professionista – Inizio Pratica.
- Le interruzioni della Pratica per gravidanza e puerperio, nonché congedo parentale, sono disciplinate dalle disposizioni della Legge 30.12.1971 n. 1204 e successive modifiche e integrazioni e dalla Legge n. 53/2000, in quanto applicabili.

PERIODI DI PRATICA PRESSO UFFICI TECNICI DELLA P.A. O PROFESSIONISTI DELL'UNIONE EUROPEA

- Il Tirocinio può essere svolto, per un periodo massimo di sei (6) mesi, presso un Ente Pubblico a tal fine possono essere stipulate convenzioni tra il Collegio Geometri e l'Ente Pubblico nell'ambito delle quali deve essere previsto l'obbligo assicurativo dei Praticanti (Schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale).
- Il Tirocinio può essere svolto nell'ambito dell'Unione Europea in misura non superiore a sei (6) mesi, presso Enti o Professionisti con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione ai sensi dell'articolo 6, comma 4 D.P.R. 137/2012, previa comunicare del Praticante al Collegio: 1) dell'inizio, 2) dell'Ente o del Professionista ove intende svolgere il Tirocinio, 3) della categoria di appartenenza del Professionista o delle mansioni che verranno svolte presso l'Ente. Il Collegio verifica la coerenza tra le mansioni svolte con le finalità del Tirocinio e autorizza il periodo di Praticantato all'estero che deve essere debitamente documentato, al fine di essere riconosciuto valido per la formazione del previsto periodo di Tirocinio.

ATTESTAZIONE DI COMPIUTA PRATICA

- Il Collegio rilascia ai Praticanti che hanno iniziato la pratica dopo il 15 agosto 2012, ai sensi dell'articolo 6, comma 14 del D.P.R. n. 137/2012, il Certificato di compiuto Tirocinio, in applicazione dell'art. 48, comma 2, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.
- Il Certificato perde di efficacia decorsi cinque anni dalla data della sua emissione senza che segua il superamento dell'Esame di Stato. Quando il Certificato perde efficacia il Collegio Provinciale competente provvede alla cancellazione del soggetto dal Registro dei Praticanti.

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEI PRATICANTI

- Il Collegio verificato il mancato rispetto di uno dei requisiti richiesti dalle Direttive del CNGeGL sul Praticantato del 17.09.2014, dispone, con delibera motivata, la cancellazione o il mancato riconoscimento di periodi di Pratica.
- Il Collegio provvede alla cancellazione del Praticante nell'ipotesi di interruzione della Pratica professionale per otre tre mesi senza giustificato motivo e in caso di mancata ripresa ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del D.P.R. n. 137/2012.
- Il Collegio provvede alla cancellazione del Praticante dal Registro decorsi i cinque anni di validità del Certificato di compiuta Pratica qualora il Praticante stesso non abbia superato l'Esame di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 12 del D.P.R. n. 137/2012.
- Il Praticante può richiedere la cancellazione dal Registro Praticanti.

MODULO PER LA RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO PRATICANTI:

1. Modulo per la richiesta di cancellazione dal Registro Praticanti

FREQUENZA CORSI

- Può essere riconosciuta, ai fini del Tirocinio, la frequenza di eventuali Corsi – di durata inferiore a quattro semestri – di istruzione e formazione intergrata superiore o altri Corsi, organizzati da Collegi, Enti di formazione, Regioni, Scuole, Enti pubblici, ecc., di durata non inferiore a 120 ore.
- Il riconoscimento di questi Corsi ai fini del Tirocinio è di competenza del Collegio.
- Il riconoscimento complessivo ai fini del Tirocinio non può essere superiore a sei (6) mesi sia nell'ipotesi di svolgimento di un unico Corso che di più Corsi.

EQUIPARAZIONE ALLA PRATICA PROFESSIONALE

- Tutti coloro che, in possesso del diploma di Geometra o di istruzione tecnica, indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, abbiano conseguito lauree o sostenuto esami dei Corsi di Laurea presso le Facoltà di Agraria, Ingegneria, Architettura e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, purché coerenti con le attività professionali del Geometra, potranno inoltrare, tramite il Collegio Geometri, l'istanza di riconoscimento del percorso formativo al Consiglio Nazionale che, verificata la documentazione (modulo di riconoscimento percorso formativo, fotocopia del libretto universitario e/o fotocopia della laurea conseguita), dispone l'equiparazione della laurea o degli esami sostenuti al periodo di Tirocinio previsto (18 mesi) oppure a parte di esso. In caso positivo, il richiedente deve iscriversi al Registro dei Praticanti.

MODULO PER IL RICONOSCIMENTO DEL PERCORSO FORMATIVO:

1. Modulo per il riconoscimento del percorso formativo

PRATICA "MISTA"

- È consentito lo svolgimento di periodi di Tirocinio presso un Professionista affidatario (compreso le ipotesi di cui agli articoli 18 e 19 delle Direttive del CNGeGL sul Praticantato del 17.09.2014) e di attività tecnica subordinata, purché fra i vari periodi non vi siano interruzioni superiori a tre mesi fatto salvo per quanto previsto per le interruzioni determinate da malattie, gravi motivi o circostanze eccezionali, nonché per gravidanza e puerperio o svolgimento del Servizio civile.

2. ATTIVITÀ TECNICA SUBORDINATA

Svolgimento di almeno 18 mesi di attività tecnica subordinata (anche al di fuori di uno studio tecnico professionale), conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

MODULISTICA PER LA VERIFICA DEL COMPLETATO PERIODO DI ATTIVITÀ TECNICA SUBORDINATA

1. Copertina
2. Elenco documenti
3. Istanza di verifica del completato periodo di attività tecnica subordinata
4. Dichiarazione di compiuta attività Tecnica presso Ente o Impresa
5. Dichiarazione di compiuta attività Tecnica presso Professionista

N.B. I diritti di Segreteria per la verifica dell’istanza ammontano a € 80,00.

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ TECNICA SUBORDINATA

- L'attività deve essere comprovata mediante dichiarazione del/i Datore/i di lavoro, presso il/i quale/i l'attività tecnica subordinata è stata svolta, nonché con altro idoneo mezzo di prova.

- La dichiarazione deve attestare la qualifica ricoperta dal dipendente e contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta, nonché la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare l'effettivo e continuativo affidamento all'interessato di funzioni tecniche (rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della professione di Geometra).

- Il Collegio deve riconoscere l'idoneità dell'attività tecnica subordinata ai fini della Pratica di cui all'articolo 2, comma 2, della L. 7.3.1985 n. 75, valutando, anche, la natura dell'attività svolta dal Datore di lavoro e l'oggetto del contratto di assunzione.

- Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti Datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo di diciotto (18) mesi, se tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a tre mesi. L'intervallo può essere superiore a tre mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 delle Direttive del CNGeGL sul Praticantato del 17.09.2014.

3. FREQUENZA CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici Corsi di formazione professionale organizzati dai Collegi secondo lo schema allegato al Regolamento approvato dal CNGeGL (pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 15 del 15.08.2014) ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012. I Corsi di formazione possono essere organizzati anche da Associazioni di iscritti agli Albi o da altri soggetti autorizzati dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del D.P.R. n. 137/2012.

4. FREQUENZA CON ESITO POSITIVO DI UN CORSO IFTS

Frequenza, con esito positivo, di Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore (I.F.T.S.), della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi e coerenti con le attività libero professionali previste dall'Albo (art. 55, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

MODULISTICA PER LA VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO – CORSO IFTS

1. Elenco documenti
2. Istanza di verifica del percorso formativo – Corso IFTS

N.B. I diritti di Segreteria per la verifica dell’istanza ammontano a € 80,00.

5. FREQUENZA CON ESITO POSITIVO DI UN PERCORSO DIDATTICO/FORMATIVO ITS

Frequenza con esito positivo di percorsi didattico/formativi attuati dagli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) ai sensi del D.P.C.M. 25 gennaio 2008 e con riferimento a quanto disposto dall'art. 55, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.

MODULISTICA PER LA VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO – PERCORSO DIDATTICO/FORMATIVO ITS

1. Elenco documenti
2. Istanza di verifica del percorso formativo – Percorso didattico/formativo ITS

N.B. I diritti di Segreteria per la verifica dell’istanza ammontano a € 80,00.

6. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA UNIVERSITARIO

Conseguimento di Diplomi universitari triennali in Edilizia, Ingegneria delle infrastrutture o Sistemi informativi territoriali (art. 8, comma 3, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e relativa tabella A).

MODULISTICA PER LA VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO – DIPLOMA UNIVERSITARIO

1. Elenco documenti
2. Istanza di verifica del percorso formativo – Diploma universitario

N.B. I diritti di Segreteria per la verifica dell’istanza ammontano a € 80,00.

7. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE

Conseguimento di Lauree, comprensive di un tirocinio di sei mesi, nelle classi L-7 Ingegneria Civile e Ambientale, L-17 Scienze dell'Architettura, L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale o L-23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia (ex 4 Scienze dell'Architettura e dell'Ingegneria Edili, 7 Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale e 8 Ingegneria Civile e Ambientale - DM 4 agosto 2000) - art. 55, commi 1 e 2, Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001.

MODULISTICA PER LA VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO – DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE

1. Elenco documenti
2. Istanza di verifica del percorso formativo – Diploma di Laurea Triennale

N.B. I diritti di Segreteria per la verifica dell’istanza ammontano a € 80,00.

8. CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE

Conseguimento di Lauree specialistiche - di cui al Decreto Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 - nelle classi 4/S (Architettura e Ingegneria Edile) o 54/S (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale), nonché Lauree magistrali - di cui al Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 - nelle classi LM-4 (Architettura e Ingegneria Edile - Architettura) o LM-48 (Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale).

MODULISTICA PER LA VERIFICA DEL PERCORSO FORMATIVO – DIPLOMA DI LAUREA SPECIALISTICA O MAGISTRALE

1. Elenco documenti
2. Istanza di verifica del percorso formativo – Diploma di Laurea Specialistica o Magistrale

N.B. I diritti di Segreteria per la verifica dell’istanza ammontano a € 80,00.

 


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