Sentenza del Tar Lombardia n. 3552/2026 - La destinazione agricola di un’area non presuppone l’effettiva coltivazione del fondo, potendo il Comune legittimamente perseguire finalità di tutela ambientale, contenimento del consumo di suolo e riequilibrio urbanistico, salvo manifeste illogicità o travisamenti. (Notizia tratta dal Blog “BibLus” – 16.07.2026)
Sentenza del Tar Lombardia n. 3552/2026 - Terreno non coltivato e destinazione agricola
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