Sentenza del Tar Puglia n. 977/2026 - La ricostruzione di un edificio crollato può essere qualificata come ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 380/01) solo se il richiedente dimostra con elementi certi la consistenza originaria del manufatto (sagoma, volumetria, caratteristiche plano-volumetriche e tipologiche). La mera presenza di ruderi o un titolo edilizio in sanatoria non sono sufficienti quando risultano incoerenti con la documentazione storica dell’immobile. In mancanza di tale prova, l’intervento integra una nuova costruzione. (Notizia tratta dal Blog “BibLus” – 22.07.2026)
Sentenza del Tar Puglia n. 977/2026 - Ricostruzione su ruderi e ristrutturazione edilizia
Notizie