Distanze minime tra edifici: la regola dei 10 metri non si applica alle “luci”

Si pubblica la Sentenza n. 2841 del 1° dicembre 2023 del TAR Campania (Sez. distaccata di Salerno – III Sezione) nella quale i giudici, dovendo valutare un contenzioso in materia di rispetto delle distanze minime (ex art. 9 del D.M. n. 1444/1968), hanno qualificato come “luci” (e non come “vedute”) sei aperture presenti su una facciata ad un’altezza non minore di due metri dal pavimento e “munite di una inferriata metallica atta a garantire la sicurezza, costituita da elementi orizzontali, posti ad una distanza verticale di circa 10 cm l’uno dall’altro”. Ne è conseguita la non applicabilità dell’art. 9 del D.M. 1444/1968 il quale fissa la distanza minima che deve intercorrere tra "pareti finestrate e pareti di edifici antistanti" (ossia finestre qualificabili come “vedute”), senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono semplici “luci”.