Si informa che il sito web “Geometri in rete", con una veste grafica rinnovata, consentirà in pochi click di essere costantemente aggiornati, grazie alle nuove sezioni tematiche che ospiteranno approfondimenti correlati alla sostenibilità ambientale, al mercato immobiliare, al Fisco, alla Normativa, all’Edilizia, alla Scuola e alla Formazione. Per maggiori informazioni si allega la nota della Fondazione Geometri Italiani del 12.12.2022 con Prot. n. 474.
Si pubblica il Decreto Direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 1 dicembre 2022 riguardante il “Codice etico dei professionisti che svolgono incarichi nelle Società fiduciarie e fiduciarie e di revisione ai sensi del D.L. 233/1986 (convertito con L. 430/1986) e nelle Società cooperative ex artt. 2545 terdecies, 2545 sexiesdecies, 2545 septiesdecies e 2545 octiesdecies c.c.” che si applica anche ai consulenti, ai tecnici ed ai collaboratori di cui il professionista, debitamente autorizzato, si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Si pubblica il Comunicato Stampa di Intesa Sanpaolo riguardante “Bonus edilizi: accordo tra Intesa Sanpaolo e Ludoil Energy sulla ricessione di crediti fiscali per 1,3 miliardi di euro”. In esso si legge: “Il contratto siglato con Ludoil Energy risponde alla logica di riavviare progressivamente il mercato della cessione dei crediti: l’obiettivo della banca è continuare a coinvolgere un cospicuo numero di imprese per ampliare la propria capacità fiscale, oggi satura. Esse, infatti, sono la controparte essenziale e decisiva per dare impulso al mercato delle recessioni in una prospettiva di rilancio e ampliamento dell’attività”.
Si pubblica l'Ordinanza n. 33537/2022 della Corte di Cassazione, Sez. 6 che ha affermato il principio di diritto secondo cui “il danno derivante dalla condotta illecita di un professionista, che erri nella progettazione e realizzazione di un «opus», del quale sia necessario il rifacimento «ex novo», consiste nei costi sopportati per la realizzazione dello stesso e nella sua eliminazione, ma non pure in quelli che sarebbero occorsi, ed occorreranno, per la sua esecuzione a regola d'arte”.
In merito alle polizze assicurative che coprono le spese legali (cd. “tutela giudiziaria”) si segnala che l’assicurazione interviene solo in base a quanto stabilito nelle clausole del contratto. Pertanto, poiché ciò che non è scritto non vincola le parti (anche se viene "garantito" a voce), bisogna prestare particolare attenzione:
• alle modalità ed ai termini temporali di comunicazione alla compagnia della possibile controversia (normalmente 3 giorni);
• alla copertura sin dalla fase stragiudiziale;
• alle spese peritali anche in fase stragiudiziale;
• alla libera scelta del legale e del consulente tecnico;
• al massimale per ogni tipo di controversia o per anno;
• alla copertura delle spese giudiziali, comprese le spese di soccombenza;
• alla copertura delle spese in caso di procedimento penale anche in caso di archiviazione dell'accusa;
• al rinnovo (automatico, tacito,…) ed alle possibilità di recesso / disdetta della compagnia;
• ad eventuali limitazioni al valore del contenzioso.
Si sottolinea infine l’importanza di inserire nella polizza, oltre alla copertura per delitti di natura colposa, anche quella relativa alla difesa penale per accuse riguardanti delitti dolosi che si risolvano o con l’assoluzione, o l’ archiviazione. In mancanza di questa clausola potrebbe accadere infatti che per delitti colposi, che si concludono con una condanna, l’assicurazione copra le spese, mentre per accuse dolose di natura penale che si risolvano con archiviazione, o completa assoluzione l’assicurazione non copra alcuna spesa legale.
Per leggere l'articolo clicca QUI
(Articolo tratto da "Professione Geometra" 05.12.202)